Ordinanza Tribunale di Livorno

Commento da parte dell’ Avv. Silvia Bondi in relazione al Provvedimento del Tribunale:

Il Comune di Livorno è stato condannato per trattamento discriminatorio nei riguardi di un alunno della scuola secondaria di primo grado affetto da ipoacusia, per non aver assegnato le risorse indicate nel Piano Educativo Individualizzato, nella specie le ore di assistenza alla comunicazione per l’a.s. 2018/2019.

L’ordinanza proviene dal Tribunale di Livorno a definizione di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ove l’ente ha resistito invocando il limite delle “risorse disponibili” menzionato nell’Accordo di Programma e nel Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n. 66.

Detto limite, a parere del Giudicante, “può essere invocato dall’amministrazione a difesa della contrazione delle ore di assistenza specialistica, atteso che, opinando in senso contrario, dovrebbe ritenersi che gli enti locali siano obbligati a fornire personale di supporto alle istituzioni scolastiche, nella misura stabilita dai partecipanti al P.E.I. (fra i quali non è ricompreso il Comune) e senza alcun limite, pur a fronte dei vincoli di bilancio cui il Comune è soggetto”.

Tuttavia l’allegazione dell’ente è risultata generica e priva di concreti riferimenti alla situazione del ricorrente, senza fornire la prova che la contestata contrazione delle risorse nei riguardi dell’alunno disabile, sia stata posta in atto anche nei confronti  degli alunni normodotati.

Il mancato riconoscimento delle ore di assistenza indicate nel P.E.I. costituisce elemento idoneo a far presumere l’esistenza di un comportamento discriminatorio, ex art. 28 comma quarto D. Lgs. 150/2011, con conseguente onere da parte dell’amministrazione convenuta di provare l’insussistenza della discriminazione.

Assai significativa, a livello processuale, la conferma dell’affievolimento dell’onere probatorio di parte ricorrente per il quale la prova secondo le ordinarie regole processuali sarebbe per certi aspetti “diabolica” tenuto conto che spesso si tratta di alunni non verbali e con patologie gravi, ove il danno da perdita di inclusione sarebbe di difficile documentazione.

Livorno, lì 18.10.2019

Avv. Silvia Bondi